29 December 2024

CCNL Dirigenti Medici e Veterinari: interpretazione autentica sull’art. 33, co. 1, CCNL 3.11.2005

La retribuzione di posizione minima unificata è riconosciuta ed erogata anche ai dirigenti che non siano titolari di alcun incarico, ferma restando la copertura dei relativi oneri a carico del pertinente fondo

Il 12 giugno 2024 si sono incontrati l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali Snabi, Sds (per il tramite di Anaao Assomed), Aupi (per il tramite di Fassid), Confedir, Fp-Cgil, Cgil, Cisl Fps Cosiadi (per il tramite Federazione Cisl Medici), Cisl, Sinafo (per il tramite Fassid), Confedir, Cida/Sidirss (per il tramite di Fedirets), Cida, Fp-Uil, Uil, Confedir Sanita’ (per il tramite di Fedirets), Confedir, per sottoscrivere l’accordo di interpretazione autentica sull’art. 33, co. 1, lett. a n. 4, CCNL Area III 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005- parte economica biennio 2002-2003. 
Come precisato nell’accordo si tratta di un’interpretazione autentica richiesta dal giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Messina – Sez. Lavoro, in relazione ad una questione controversa per l’interpretazione dell’art. 33 del CCNL area III del 3.11.2005. La questione da chiarire è se la retribuzione di posizione minima unificata, prevista dalla lettera A e rientrante nel trattamento fondamentale (da tenere distinta dalla retribuzione variabile aziendale prevista dalla lettera B rientrante nel trattamento accessorio), possa essere riconosciuta ed erogata anche al dirigente che non sia titolare di alcun incarico
Premesso quanto sopra è stata redatta la seguente clausola di interpretazione autentica “... 1. L’articolo 33, comma 1, lett. a), n. 4, del CCNL dell’area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 – parte economica biennio 2002-2003, con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi non qualificati, corrispondenti ai dirigenti incarico art. 27, lett. c) CCNL 8 giugno 2000, e altresì con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi qualificati, corrispondenti agli ex moduli funzionali DPR 384/1990, va interpretato nel senso che la retribuzione di posizione minima unificata che rientra nel trattamento fondamentale è riconosciuta ed erogata anche ai suddetti dirigenti che non siano titolari di alcun incarico, ferma restando la copertura dei relativi oneri a carico del pertinente fondo…”.