24 December 2024

CCNL Credito Cooperativo: erogazione del Valore di Produttività aziendale

Entro il mese di settembre, corrisposto il Valore di Produttività Aziendale a titolo di Una Tantum

Con l’Ipotesi di accordo del 9 luglio 2024, le Parti sociali  Federcasse, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca-Uil Credito e Assicurazioni, hanno convenuto di erogare entro il mese di settembre, ai dipendenti del settore che abbia superato il periodo di prova, il Valore di Produttività Aziendale sotto forma di Una Tantum. 
Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di misurazione, detto Valore viene erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni. Nel caso di assenza con diritto alla retribuzione, il Valore di Produttività Aziendale viene corrisposto per intero.
Invece, nell’ipotesi di assenze per malattie (con esclusione della malattia di durata continuativa superiore ai 3 mesi) il Valore di Produttività Aziendale viene ridotto proporzionalmente. Nei casi di assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione, il Valore di Produttività Aziendale viene ridotto proporzionalmente.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, durante l’anno di misurazione il premio viene erogato in proporzione alla minore prestazione effettuata. Detto valore viene altresì erogato al personale, non in servizio nel mese di erogazione, che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione e sia passato alle dipendenze di altra Azienda del Sistema nell’ambito di procedure di mobilità. In tal caso, il Valore di Produttività Aziendale viene erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai 15 giorni. Il Valore di Produttività Aziendale non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR.
Infine, Per le BCC di nuova costituzione, e per quelle interessate da processi di fusione, il Valore di Produttività Aziendale viene determinato per il solo primo triennio dalla costituzione, o dalla fusione, utilizzando parametri specifici, da individuare in sede di contrattazione di secondo livello.